Nucleo di Valutazione di Ateneo
Componenti interni
- Prof.ssa Patrizia Ballerini, Professore Ordinario, BIO/14 (Presidente)
- Prof. Alberto Di Domenico, Professore Ordinario, M-PSI/01
Componenti esterni
- Prof. Antonello Mai, Professore Ordinario, CHIM/08 - Università di Roma “Sapienza”
- Dott. Marco Pisano, Direttore Generale dell’Università di Ferrara
- Prof.ssa Adelaide Quaranta, Professore Associato, IUS/01 - Università di Bari “Aldo Moro”
Componente studentesca
- Sig. Francesco Colangelo
I nuclei di valutazione delle università italiane sono stati originariamente istituiti con la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 5, commi 22 e 23) e successivamente elevati a organi collegiali di ateneo da prevedersi a livello statutario, dall'art.1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica". Questa ultima norma attribuisce ai nuclei le funzioni di valutazione conseguenti all'obbligo per ogni ateneo di adottare "un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa" .
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è intervenuta precisando la natura di organo interno previsto e disciplinato dallo Statuto, assegnando ad esso il compito di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché l'attività di ricerca e terza missione svolta dai dipartimenti, i curricula scientifici o professionali dei titolari di contratti di insegnamento e, in raccordo con l'attività dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), svolgere funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
Al Nucleo di Valutazione (NdV) sono attribuite le seguenti funzioni:
- funzioni di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica;
- funzioni di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
- le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
- funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.
- L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l’efficacia della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
- A tale scopo, presso l’Ateneo è costituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, al quale sono attribuite, in particolare:
- a) la verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti;
- b) la verifica dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
- c) la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della l. n. 240 del 2010;
- d) in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’art. 14 del d.l. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere merito e miglioramento della performance organizzativo-individuale;
- e) l’acquisizione periodica, mantenendone l’anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, seguita dalla comunicazione ai docenti interessati dell’esito delle valutazioni e dalla trasmissione di un’apposita relazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- f) l’espressione di pareri in merito all’istituzione e all’attivazione dei corsi di studio.
- L’Università assicura al Nucleo le risorse necessarie, l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e del presente Statuto, le modalità di funzionamento del Nucleo e le incompatibilità, sono definite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, che prevede la costituzione di una specifica Segreteria Tecnica che assiste il Nucleo nell’espletamento delle sue attività.
- Le eventuali modifiche al Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, acquisito il parere del Nucleo stesso.
- Il Nucleo è composto da:
- a) due docenti di ruolo dell’Università;
- b) tre esperti esterni ai ruoli dell’Ateneo;
- c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.
- I componenti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito Internet dell’Università, sono scelti e nominati dal rettore all’interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal Senato Accademico; durano in carica un triennio, con mandato rinnovabile. Almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere esperti di valutazione anche non accademica.
- Il Presidente del Nucleo viene designato dal Senato Accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale.
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, di seguito denominato Nucleo, costituito ai sensi dell'art. 1 della L. 370/1999.
Art. 2
Istituzione, nomina e durata
- A norma dell'art. 1 della legge 19-10-1999 n.370, l'Università degli Studi G. d'Annunzio" di Chieti istituisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- Il Nucleo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata L. 370/1999.
- I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 3
Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Il Nucleo opera in condizioni di autonomia e svolge le funzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L. 370/1999.
- In particolare il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita:
- a) alla gestione amministrativa;
- b) alle attività didattiche di ricerca;
- c) agli interventi di sostegno al diritto allo studio.
- Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
- Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti il Nucleo assicura la più ampia partecipazione del personale interessato e delle strutture coinvolte, anche mediante idonei momenti di consultazione.
- Il Nucleo produce annualmente una relazione sulle attività di valutazione riferita ai punti precedenti. La relazione annuale è inviata al Rettore, al Dirigente Amministrativo, al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
- Il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica tecnologica (MURST), e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della legge 19-10-1999 n. 370.
- Il Nucleo invia la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma precedente al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza permanente dei Rettori ed alla Corte dei Conti, a corredo dei conti consuntivi annuali.
- Il Nucleo invia copia della documentazione di cui al comma precedente al Rettore, al Dirigente Amministrativo e, per quanto nelle rispettive competenze, ai Presidi di Facoltà ed ai responsabili di singoli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
- Il Nucleo esprime pareri ed avanza proposte, anche su richiesta degli organi accademici e delle strutture amministrative, in ordine:
- a) al funzionamento di singole unità amministrative, didattiche e di ricerca;
- b) al corretto utilizzo del personale;
- c) all'attivazione di nuove iniziative, didattiche e di ricerca;
- d) al decentramento delle attività formative ed amministrative;
- e) ai programmi triennali di sviluppo predisposti dall'Università nel quadro della programmazione universitaria nazionale;
- f) ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti annualmente dall'Amministrazione.
- Il Nucleo svolge ricerche ed indagini sulle materie di sua competenza, utilizzando le risorse e i servizi dell''Università ed avvalendosi, ove necessario, di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente
Art. 4
Il Presidente
1. Il Presidente del Nucleo è nominato con decreto rettorale su deliberazione del Senato Accademico.
2. Il Presidente:
- a) rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli organi Accademici, con l'Amministrazione e con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati;
- g) assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti dal Nucleo, nonché degli atti amministrativi connessi all'attività del Nucleo;
- h) convoca e presiede le riunioni del Nucleo;
- i) designa il segretario.
Art. 5
Risorse
- Il Nucleo approva ogni anno un piano di lavoro sulla base del quale il Consiglio d'Amministrazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, assegna le risorse necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
- Con le risorse assegnate il Nucleo provvede alle spese per lo svolgimento delle proprie ricerche ed indagini, per l'effettuazione delle missioni e per ogni altra spesa connessa alle proprie attività.
- Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso annuo procapite, oltre ad un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
- Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Amministrazione.
Art. 6
Accesso alle informazioni
- L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, anche per via telematica, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- Il Nucleo accede autonomamente alle fonti informative in possesso degli Uffici centrali e delle Strutture periferiche dell'Ateneo; può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.
Art. 7
Convocazioni
- Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
- La convocazione deve aver luogo, con avviso anche per via telematica fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
- La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti in discussione.
- Su istanza di almeno la metà dei suoi componenti, il Presidente convoca il Nucleo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.
Art. 8
Validità delle adunanze e delle deliberazioni
- Il Nucleo è validamente costituito quando:
- a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
- b) risulti presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati e comunque un numero non inferiore a tre.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano.
Art. 9
Pubblicità e verbalizzazione
- Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
- Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.
- Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I verbali delle sedute del Nucleo sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.
Art. 10
Disposizioni transitorie
- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Senato Accademico.
- Il Senato Accademico delibera eventuali modifiche al presente Regolamento su proposta degli Organi Accademici, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione.
Data di pubblicazione: Mercoledì, 1 Dicembre 1999.